Supporto all’ottenimento del credito d’imposta

Supporto all’ottenimento del credito d’imposta

Iscriviti alla newsletter

A causa dell’aumento dei prezzi per l’energia elettrica ed il gas la pubblicazione del DL 4/2022 del 27 gennaio 2022 (il cosiddetto DL sostegni Ter) ha disposto l’azzeramento delle componenti Asos per il primo trimestre 2022 e aperto la strada alle imprese energivore per la riduzione del credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energia nel 1° trimestre 2022.
Dopo questo decreto, sono stati pubblicati anche il DL 13/2022 del 25 febbraio 2022, DL 17/2022 e DL 21/2022 che hanno ampliato le prime disposizioni:

CHI?COSA?VINCOLI
IMPRESE ENERGIVORE
Imprese a forte consumo di energia come definite da D.M. 21/12/2017 del MiSE
Restituzione credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel 1°trimestre del 2022La  media dei costi kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte ed eventuali sussidi) nel 4°trimestre del 2021 ha subito un aumento del 30% rispetto al 4°trimestre del 2019
IMPRESE ENERGIVORE
Imprese a forte consumo di energia come definite da D.M. 21/12/2017 del MiSE
Restituzione credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel 2°trimestre del 2022La  media dei costi kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte ed eventuali sussidi) nel 1°trimestre del 2022 è aumentata del 30% rispetto al 1°trimestre del 2019
IMPRESE NON ENERGIVORE
Tutte le imprese con potenza disponibile sopra i 16,5 kW che non sono «energivore» (come definite da D.M. 21/12/2017 del MiSE)
Restituzione credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel 2°trimestre del 2022La  media dei costi kWh della componente energia elettrica (al netto di imposte ed eventuali sussidi) nel 1°trimestre del 2022 è aumentata del 30% rispetto al 1°trimestre del 2019
IMPRESE GASIVORE
Imprese a forte consumo di gas naturale come definite da D.M. 21/12/2021 del MiTE n. 541
Restituzione credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per il gas acquistato ed utilizzato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel 1°trimestre del 2022La media dei prezzi di riferimento sul Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) nel 4°trimestre del 2021 deve aver subito un aumento del 30% rispetto al 4°trimestre del 2019 e l’impresa deve aver consumato almeno 23.645,5 Sm3 nel 1°trimestre del 2022 (al netto dei consumi termoelettrici)
TUTTE LE IMPRESERestituzione credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per il gas acquistato ed utilizzato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel 2°trimestre del 2022La  media dei prezzi di riferimento sul Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) nel 1°trimestre del 2022 deve aver subito un aumento del 30% rispetto al 1°trimestre del 2019

In particolare, il DL 17/2022 è stato approvato con il disegno di legge di conversione del decreto 1° marzo 2022, n. 17 (AC 3495-A/R). Pertanto il cosiddetto DL Energia è diventato a tutti gli effetti una legge approvata.

Qual è il ruolo di Energy Team nella riduzione della spesa energetica?

Con la normativa in costante evoluzione, Energy Team si prende carico di aggiornare la committenza sulle opportunità introdotte dal Governo per la riduzione della spesa energetica per far fronte all’aumento dei prezzi.
Energy Team si occuperà di verificare il rispetto delle condizioni di accesso per la richiesta e, successivamente, di eseguire il calcolo puntuale del credito d’imposta esigibile secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate relative alle spese energetiche sostenute nel 2022 come da tabella sopra
Il calcolo verrà eseguito sia per la componente gas, sia per l’energia elettrica e saranno fornite le informazioni ai referenti contabili per l’invio della richiesta.

Come funziona il credito d’imposta?

Il credito d’imposta a favore delle imprese energivore e delle imprese gasivore:

  • è utilizzabile in compensazione senza limiti di utilizzo (es. pago imposta IVA parzialmente compensandola con i crediti);
  • non concorre alla base imponibile IRES (reddito d’impresa) o IRAP (imposta regionale);
  • non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità (artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR);
  • è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.

Se vuoi saperne di più, compila il form per essere ricontattato dai nostri esperti

Contatti

Privacy *

Dichiaro di prestare a Energy Team S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, il mio consenso all’utilizzo dei dati personali: